Celestini srl – Chi siamo

La nostra storia

Nel Dicembre del 2011, la Provincia di Lecce (in attuazione delle delibere di Consiglio Provinciale n. 60 e n. 80 del 7/11/2011) ha costituito la Società “Celestini” s.r.l., finalizzata alla valorizzazione, gestione e parziale dismissione del patrimonio immobiliare della Provincia ed ha trasferito alla Celestini, a titolo oneroso, alcuni immobili oggetto di cartolarizzazione.
Il 21/12/2012, la Sovrintendenza di Puglia ha formalmente autorizzato la Provincia e la “Celestini” alla alienazione pubblica e privata degli immobili trasferiti.Denominazione Sociale1. Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell’art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata: “Celestini Srl”.

Oggetto

  1. La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del socio unico Provincia di Lecce, ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti.
  2. In conformità alle disposizioni della predetta legge, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa legge e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti della Provincia di Lecce o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi dalla società ovvero dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.
  3. Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all’art. 84 legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare relativamente all’attività di detenzione, gestione diretta e manutenzione dei cespiti oggetto di cartolarizzazione; la società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.