Compiti e funzioni

Compiti e funzioni

Cosa fa la consigliera di Parità?
  • Ricorre in giudizio, anche d’urgenza, all’Autorità giudiziaria contro le discriminazioni di genere, su delega delle lavoratrici e dei lavoratori, in forma totalmente gratuita o nei giudizi promossi direttamente;
  • rileva le situazioni di disparità tra i sessi sul lavoro e promuove azioni correttive e di garanzia contro le discriminazioni di genere;
  • collabora con le Direzioni territoriali del lavoro per rilevare violazioni alla normativa in materia di parità di genere, promuovere conciliazioni per rimuovere situazioni di discriminazione di genere nel lavoro;
  • promuove progetti di azioni positive e individua le risorse comunitarie, nazionali e locali per questo scopo;
  • implementa politiche di sviluppo sul territorio in materia di parità di genere;
  • sostiene le politiche attive del lavoro e la formazione per la realizzazione della parità di genere;
  • collabora con gli Assessorati al lavoro e gli organismi di parità degli enti locali.
Che cosa vuol dire discriminazione?

Sono discriminazioni nel lavoro:

  • qualsiasi disposizione, criterio, atto, patto o comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, lavoratrici e lavoratori in ragione del sesso;
    le molestie (morali o sessuali) e cioè quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, che violano la dignità personale e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;
  • ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, pone o può porre la lavoratrice e il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

Chi può rivolgersi alla consigliera di Parità?

Lavoratrici e lavoratori che subiscono una discriminazione basata sul sesso possono rivolgersi alla Consigliera di Parità, anche per azioni legali:

  • nell’accesso al lavoro;
  • nella progressione di carriera;
  • nel livello di retribuzione;
  • nell’accesso ai corsi di formazione;
  • in relazione alla maternità/paternità;
  • al rientro dalla maternità/paternità per la richiesta di congedi.

Organizzazioni sindacali, quando hanno necessità di:

  • intervenire contro le discriminazioni di genere nel lavoro;
  • un appoggio sulle vertenze per discriminazione di genere sul lavoro;
  • collaborare a progetti di promozione della parità di genere nel lavoro.

Aziende

  • per contrastare le discriminazioni di genere;
  • per diffondere una cultura aziendale e politiche delle risorse umane libere da discriminazioni di genere e pregiudizi, per contribuire alla competitività e al successo dell’impresa;
  • per l’accesso ai finanziamenti previsti dal Codice delle Pari Opportunità per l’introduzione di azioni positive;
  • per la presentazione di progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità in base alla L. 53/2000, al T.U. 151/2001 e alla L. 104/2006;
  • per ottenere un contesto aziendale più favorevole a valorizzare tutti i talenti a favore della creatività e innovazione;
  • per migliorare la soddisfazione del personale e dei clienti e il clima aziendale, per eliminare le discriminazioni e le tensioni interne.

Enti

  • per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità per la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni (CUG);
  • per l’integrazione della parità di genere nelle politiche dell’Ente;
  • per la presentazione del Piano triennale di Azioni Positive (PAP), in base all'art. 15 del D.Lgs 198/2006;
  • per migliorare la presenza femminile nel lavoro e favorire i processi di carriera delle donne;
  • per contrastare in modo efficace le discriminazioni nel lavoro in base al sesso;
  • per promuovere il Piano di coordinamento dei tempi delle città per la conciliazione lavoro/famiglia.
Riferimenti normativi
  • Legge n. 162 del 5 novembre 2021 (Modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo);
  • Decreto legislativo 23 maggio 2000 n° 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della Legge 17 maggio 1999, n. 144);
  • Legge n. 125 del 10 aprile 1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).