Compiti e funzioni
Cosa fa la consigliera di Parità?
- Ricorre in giudizio, anche d’urgenza, all’Autorità giudiziaria contro le discriminazioni di genere, su delega delle lavoratrici e dei lavoratori, in forma totalmente gratuita o nei giudizi promossi direttamente;
- rileva le situazioni di disparità tra i sessi sul lavoro e promuove azioni correttive e di garanzia contro le discriminazioni di genere;
- collabora con le Direzioni territoriali del lavoro per rilevare violazioni alla normativa in materia di parità di genere, promuovere conciliazioni per rimuovere situazioni di discriminazione di genere nel lavoro;
- promuove progetti di azioni positive e individua le risorse comunitarie, nazionali e locali per questo scopo;
- implementa politiche di sviluppo sul territorio in materia di parità di genere;
- sostiene le politiche attive del lavoro e la formazione per la realizzazione della parità di genere;
- collabora con gli Assessorati al lavoro e gli organismi di parità degli enti locali.
Che cosa vuol dire discriminazione?
Sono discriminazioni nel lavoro:
- qualsiasi disposizione, criterio, atto, patto o comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, lavoratrici e lavoratori in ragione del sesso;
le molestie (morali o sessuali) e cioè quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, che violano la dignità personale e creano un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo; - ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, pone o può porre la lavoratrice e il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.
Chi può rivolgersi alla consigliera di Parità?
Lavoratrici e lavoratori che subiscono una discriminazione basata sul sesso possono rivolgersi alla Consigliera di Parità, anche per azioni legali:
- nell’accesso al lavoro;
- nella progressione di carriera;
- nel livello di retribuzione;
- nell’accesso ai corsi di formazione;
- in relazione alla maternità/paternità;
- al rientro dalla maternità/paternità per la richiesta di congedi.
Organizzazioni sindacali, quando hanno necessità di:
- intervenire contro le discriminazioni di genere nel lavoro;
- un appoggio sulle vertenze per discriminazione di genere sul lavoro;
- collaborare a progetti di promozione della parità di genere nel lavoro.
Aziende
- per contrastare le discriminazioni di genere;
- per diffondere una cultura aziendale e politiche delle risorse umane libere da discriminazioni di genere e pregiudizi, per contribuire alla competitività e al successo dell’impresa;
- per l’accesso ai finanziamenti previsti dal Codice delle Pari Opportunità per l’introduzione di azioni positive;
- per la presentazione di progetti sulla riorganizzazione aziendale e sulla flessibilità in base alla L. 53/2000, al T.U. 151/2001 e alla L. 104/2006;
- per ottenere un contesto aziendale più favorevole a valorizzare tutti i talenti a favore della creatività e innovazione;
- per migliorare la soddisfazione del personale e dei clienti e il clima aziendale, per eliminare le discriminazioni e le tensioni interne.
Enti
- per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia delle pari opportunità per la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni (CUG);
- per l’integrazione della parità di genere nelle politiche dell’Ente;
- per la presentazione del Piano triennale di Azioni Positive (PAP), in base all'art. 15 del D.Lgs 198/2006;
- per migliorare la presenza femminile nel lavoro e favorire i processi di carriera delle donne;
- per contrastare in modo efficace le discriminazioni nel lavoro in base al sesso;
- per promuovere il Piano di coordinamento dei tempi delle città per la conciliazione lavoro/famiglia.
Riferimenti normativi
- Legge n. 162 del 5 novembre 2021 (Modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo);
- Decreto legislativo 23 maggio 2000 n° 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della Legge 17 maggio 1999, n. 144);
- Legge n. 125 del 10 aprile 1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).