LO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LECCE
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Articolo 1 - La Provincia di Lecce
1. La Provincia di Lecce è Ente autonomo di area vasta nell'ambito dei principi fissati dalla
Costituzione, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dalle altre leggi
della Repubblica Italiana, che ne determinano le funzioni, e nel rispetto delle norme fondamentali
stabilite dal presente Statuto.
2. Si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea.
3. Il capoluogo della provincia è la città di Lecce, nella quale ha la propria sede. Gli orgam
provinciali possono riunirsi anche in sede diversa.
4. La comunità provinciale è costituita da tutti i cittadini residenti nei comuni compresi nel territorio
della provincia di Lecce.
5. Lo stemma della Provincia, come da decreto del Capo del Governo in data 30 novembre 1933, è
costituito: " ... d'oro, a quattro pali di rosso, al delfino stizzoso, al naturale, guizzante in palo sul
tutto con la coda in alto e la testa in basso, volta a destra imboccante la mezza luna d'argento,
parimenti volta a destra".
6. La Provincia di Lecce, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, cura gli interessi e
promuove lo sviluppo della comunità amministrata.
Articolo 2 - Obiettivi fondamentali
1. La Provincia di Lecce, nell'ambito della autonomia riconosciuta dalla Costituzione, è impegnata,
quale ente intermedio tra i Comuni del suo territorio e la Regione Puglia di cui fa parte, a perseguire
i seguenti obiettivi:
a) identificare, riconoscere e rispettare il patrimonio civile, morale e spirituale della popolazione
salentina;
b) valorizzare le potenzialità naturali del Salento, il patrimonio storico, artistico e culturale e le
attività produttive proprie della popolazione salentina;
c) favorire l'occupazione nei diversi settori produttivi e la crescita sociale ed economica nella
provincia, con limitazione dei fenomeni emigratori ed il superamento del divario rispetto alle aree
più sviluppate del Paese nella prospettiva di integrazione europea;
d) contribuire all'affermazione dei principi che si ispirano ai migliori valori umani, alle più
equilibrate condizioni di civiltà, all'esaltazione della solidarietà verso le persone più svantaggiate e
bisognose;
e) contribuire alla sicurezza, alla salute di tutti i membri della comunità, al miglioramento della
qualità della vita, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente in tutte le naturali manifestazioni
ed alla promozione di tecniche di coltivazione del terreno idonee a salvaguardare la fertilità del
suolo, la genuinità degli alimenti ed un'equilibrata presenza della flora e della fauna;
f) salvaguardare e sostenere le forme espressive e linguistiche della cultura e della tradizione delle
comunità salentine;
g) aderire alla Carta Europea dell'autonomia locale e ai principi fondamentali dell'ordinamento
europeo, impegnandosi ad operare per la loro attuazione;
h) orientare la propria attività al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione
con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante il
confronto con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e con
gli enti pubblici presenti sul territorio;
i) conformare i rapporti con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le
autonomie locali dei paesi membri al principio di leale collaborazione;
1) aderire al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
• vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
• contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
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• danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
• disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle
specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
• disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque
comportano effetti sulla finanza pubblica;
m) rafforzare i rapporti culturali e sociali con i popoli delle vicine sponde mediterranee, assumendo
iniziative di cooperazione intercontinentale, anche per la promozione della cultura della pace e dei
diritti umani;
n) promuovere il pluralismo associativo e riconoscere il ruolo del volontariato;
o) favorire le condizioni e le azioni positive necessarie per garantire pari opportunità tra donna e
uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;
p) favorire il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati italiani;
q) qualificare i servizi erogati, elevandone gli standards anche mediante il metodo e gli strumenti
delle "carte dei servizi" basate su criteri di trasparenza, accessibilità, responsabilità e sul principio
della sussidiarietà e della collaborazione tra cittadini-utenti ed operatori pubblici;
r) adottare la programmazione quale criterio guida dell'azione amministrativa in tutti i settori di
attività per ottimizzare l'impiego delle risorse e garantire efficienza ed efficacia ai propri interventi;
s) contribuire alla tutela ed allo sviluppo del territorio nell'ottica di un adeguato rapporto tra
insediamenti urbani ed infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
2. Ai fini delle Pari Opportunità tra uomo e donna dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i
sessi negli Organi Collegiali della Provincia, nonché negli Enti, Aziende, Agenzie ed Istituzioni da
essa dipendenti.
A tal fine nelle nomine nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore
a % quando i componenti da nominare superino le tre unità.
Negli altri casi il computo viene effettuato sul totale dei componenti da nominare nei singoli enti,
Aziende, Agenzie ed Istituzioni.
Articolo 3 - Organi di governo
1. Sono organi di governo della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Le modalità di elezione degli organi sono stabilite dalla legge.
Articolo 4 - Il Presidente della Provincia
1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, rappresenta l'Ente, anche in giudizio, e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo. Convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente è l'organo esecutivo della Provincia e, in quanto tale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio provinciale ed all'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Presidente esercita le ulteriori competenze attribuite dalla legge e quelle specificate da altre norme del presente Statuto e dai regolamenti provinciali, nonché quelle conferi te gli, in ragione del suo mandato, o da atti costitutivi e statuti di enti partecipati, sovvenzionati o vigilati dalla Provincia, approvati dal competente organo di governo provinciale, o da regolamenti esecutivi dei predetti atti.
4. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il Presidente, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini della Provincia di Lecce al governo dell'Ente, può nominare, tra essi, esperti in possesso di particolari conoscenze ed esperienze in ambiti ritenuti strategici per lo sviluppo del territorio e della comunità amministrata, disponibili a collaborare in forma del tutto gratuita.
6. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.
7. Il Presidente assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione.
8. Il Presidente presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi della Repubblica, le leggi della Regione Puglia, lo Statuto ed i regolamenti provinciali.
9. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.
Articolo 5 - Atti del Presidente
1. Gli atti amministrativi a rilevanza esterna di competenza del Presidente prendono il nome di "provvedimenti", se adottati nell'esercizio delle funzioni di organo esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2; diversamente, assumono la forma di "decreti".
2. Il Presidente adotta i provvedimenti con l'assistenza del Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione, a seguito di istruttoria che preveda la formulazione, oltre che dei pareri di cui al comma 3, anche di eventuali rilievi da parte del Segretario Generale e del Direttore Generale, se nominato, ciascuno per quanto di propria competenza.
3. Su ogni proposta di provvedimento, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel provvedimento.
4. Ove il Presidente non intenda conformarsi ai pareri di cui al precedente comma, deve darne adeguata motivazione nel testo del provvedimento.
5. I provvedimenti sono pubblicati nell'albo pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Contestualmente alla pubblicazione, i provvedimenti sono trasmessi in elenco ai capigruppo consiliari.
6. Nel caso di urgenza, i provvedimenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione del Presidente riportata in calce al dispositivo.
7. Il Presidente può adottare, quali atti a rilevanza interna, "direttive" nei confronti degli uffici e dei servizi, nonché dei consiglieri delegati, anche indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia.
Articolo 6 - Vice Presidente
1. Il Vice Presidente è scelto dal Presidente tra i consiglieri provinciali.
2. Esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Presidente e lo sostituisce in ogni caso in cui questi ne sia impedito.
Articolo 7 - Poteri di delega del Presidente
1. Ferme restando le funzioni delegate al Vice Presidente, il Presidente, nel rispetto del principio di collegialità, può assegnare specifiche deleghe, nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza, a Consiglieri provinciali. Del conferimento è data immediata comunicazione al Consiglio provinciale.
2. Il conferimento della delega non comporta, in ogni caso, il potere di firma per quegli atti di competenza del Presidente che abbiano rilevanza esterna.
3. I consiglieri delegati hanno facoltà di proporre l'adozione di provvedimenti presidenziali nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente.
4. Le deleghe conservano efficacia fino alla revoca o fino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altro Consigliere.
Articolo 8 - Consiglio provinciale
1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia. Su proposta del Presidente della Provincia, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci, acquisito il quale li approva in via definitiva. Approva, altresì, le variazioni di bilancio ed i seguenti atti fondamentali:
a) convenzioni tra Comuni e Provincia, ivi comprese le intese relative all'esercizio da parte della Provincia delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
b) costituzione e modificazione di forme associative;
c) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
d) organizzazione e concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Provincia a società di
capitali;
e) istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
f) indirizzi da osservare da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
g) contrazione dei mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari;
h) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
i) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne siano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario o di altri funzionari.
1) designazioni, nomine e revoche dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi comunque denominati per i quali la legge riservi la competenza al Consiglio;
m) decisioni in ordine al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.
2. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio successiva all'elezione, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, per la presa d'atto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato. A seguito del rinnovo del Consiglio presenta, nello stesso termine di cui sopra, le linee programmatiche aggiornate.
3. Il Consiglio esercita le ulteriori competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, esamina la relazione annuale del Difensore Civico ed adotta le determinazioni conseguenti; adegua e verifica, entro il mese di settembre, contestualmente agli adempimenti di cui all' art.193, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, lo stato di attuazione dei programmi.
4. I provvedimenti di competenza del Consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelli attinenti al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle variazioni di bilancio ed alle variazioni del piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi, adottati dal Presidente, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
In caso di mancata ratifica, il Consiglio regola contestualmente i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti dal provvedimento decaduto.
5. In prima convocazione, il Consiglio provinciale può deliberare validamente in presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà di quelli assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia; in seconda convocazione, il Consiglio può deliberare validamente, ad eccezione dei casi in cui specifiche disposizioni di legge e di Statuto richiedano un quorum speciale, con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.
6. Alla scadenza del mandato, il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. Il Consiglio si riunisce su determinazione del Presidente e di un quinto dei Consiglieri, nel qual caso la riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.
8. Il funzionamento del Consiglio e le sue articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento.
Articolo 9 - Consiglieri provinciali
1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità della Provincia.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, question - time, mozioni ed ordini del giorno nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
3. Ogni Consigliere ha diritto alla collaborazione da parte degli uffici della Provincia. Ha diritto, altresì, di ottenere dai dirigenti dei settori/servizi o dai responsabili del procedimento, ovvero dai rappresentanti presso enti, società, consorzi cui partecipa la Provincia, le informazioni e le notizie in loro possesso, unitamente alla consultazione dei documenti utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari corrispondenti, per numero e denominazione, alle liste di appartenenza. Il Consigliere e/o Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun dei predetti gruppi aderiscono al Gruppo Misto.
5. Ai gruppi consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa e funzionale ed è assicurata la disponibilità di personale, locali ed attrezzature secondo i criteri stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.
6. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consiliari consecutive. Il Presidente, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni
successivi.
Articolo 10-Assemblea dei Sindaci
1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Provincia ed è convocata e presieduta dal Presidente.
2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo nei modi seguenti:
a) formula proposte di deliberazioni consiliari o di provvedimenti presidenziali;
b) formula proposte di intervento dello Stato, della Regione e di ogni altra pubblica Istituzione o Autorità;
c) esprime pareri, se richiesti dal Presidente o dal Consiglio provinciale;
d) vigila, attraverso i competenti uffici provinciali, sulla regolare esecuzione delle proposte, di cui alla lettera a) una volta approvate;
e) dispone verifiche sulla corretta applicazione dello Statuto in relazione a specifici atti, avvalendosi dell'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni, nonché esprime parere sugli schemi di bilancio adottati dal Consiglio, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia di Lecce e la maggioranza della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale.
4. Si riunisce su determinazione del Presidente o su richiesta di almeno quindici Sindaci o di almeno un quinto dei Consiglieri provinciali assegnati escluso il Presidente.
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno trentadue Sindaci di Comuni che insieme rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale, ed in seconda convocazione, da tenersi non prima di novanta minuti dalla prima, se sono presenti almeno venti Sindaci di Comuni che insieme rappresentino almeno un quarto della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale .
6. L'Assemblea, nell'esercizio delle proprie funzioni, adotta deliberazioni con l'assistenza del Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione.
7. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui disposizioni di legge richiedano un quorum speciale, sono adottate a maggioranza dei Sindaci presenti, con i voti che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione rappresentata nella seduta.
8. Il Presidente può disporre la presenza dei dirigenti provinciali nelle sedute assembleari, quando ne occorra la consultazione.
9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la popolazione da prendere a riferimento è esclusivamente quella risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
10. Il funzionamento dell'Assemblea sarà disciplinato da apposito regolamento.
Articolo 33 - Revisione dello Statuto
1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea
dei Sindaci, su proposta del Consiglio provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei
Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente,
così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
2. Non può proporsi la deliberazione di abrogazione totale dello Statuto senza contestuale proposta
di deliberazione di un nuovo Statuto. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello
Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
Articolo 34 - Regolamenti
1. Ai principi fissati dalla legge e dallo statuto viene data attuazione attraverso i regolamenti. I
regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. I regolamenti e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti assegnati, computando a tal fine il Presidente.