Statuto

TITOLO I - I PRINCIPI (artt. 1 - 2)

Articolo 1 - La Provincia di Lecce
1. La Provincia di Lecce è Ente autonomo di area vasta nell'ambito dei principi fissati dalla
Costituzione, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e dalle altre leggi
della Repubblica Italiana, che ne determinano le funzioni, e nel rispetto delle norme fondamentali
stabilite dal presente Statuto.
2. Si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea.
3. Il capoluogo della provincia è la città di Lecce, nella quale ha la propria sede. Gli orgam
provinciali possono riunirsi anche in sede diversa.
4. La comunità provinciale è costituita da tutti i cittadini residenti nei comuni compresi nel territorio
della provincia di Lecce.
5. Lo stemma della Provincia, come da decreto del Capo del Governo in data 30 novembre 1933, è
costituito: " ... d'oro, a quattro pali di rosso, al delfino stizzoso, al naturale, guizzante in palo sul
tutto con la coda in alto e la testa in basso, volta a destra imboccante la mezza luna d'argento,
parimenti volta a destra".
6. La Provincia di Lecce, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, cura gli interessi e
promuove lo sviluppo della comunità amministrata.
Articolo 2 - Obiettivi fondamentali
1. La Provincia di Lecce, nell'ambito della autonomia riconosciuta dalla Costituzione, è impegnata,
quale ente intermedio tra i Comuni del suo territorio e la Regione Puglia di cui fa parte, a perseguire
i seguenti obiettivi:
a) identificare, riconoscere e rispettare il patrimonio civile, morale e spirituale della popolazione
salentina;
b) valorizzare le potenzialità naturali del Salento, il patrimonio storico, artistico e culturale e le
attività produttive proprie della popolazione salentina;
c) favorire l'occupazione nei diversi settori produttivi e la crescita sociale ed economica nella
provincia, con limitazione dei fenomeni emigratori ed il superamento del divario rispetto alle aree
più sviluppate del Paese nella prospettiva di integrazione europea;
d) contribuire all'affermazione dei principi che si ispirano ai migliori valori umani, alle più
equilibrate condizioni di civiltà, all'esaltazione della solidarietà verso le persone più svantaggiate e
bisognose;
e) contribuire alla sicurezza, alla salute di tutti i membri della comunità, al miglioramento della
qualità della vita, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente in tutte le naturali manifestazioni
ed alla promozione di tecniche di coltivazione del terreno idonee a salvaguardare la fertilità del
suolo, la genuinità degli alimenti ed un'equilibrata presenza della flora e della fauna;
f) salvaguardare e sostenere le forme espressive e linguistiche della cultura e della tradizione delle
comunità salentine;
g) aderire alla Carta Europea dell'autonomia locale e ai principi fondamentali dell'ordinamento
europeo, impegnandosi ad operare per la loro attuazione;
h) orientare la propria attività al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione
con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante il
confronto con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e con
gli enti pubblici presenti sul territorio;
i) conformare i rapporti con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le
autonomie locali dei paesi membri al principio di leale collaborazione;
1) aderire al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è
permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
• vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
• contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
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• danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
• disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle
specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
• disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque
comportano effetti sulla finanza pubblica;
m) rafforzare i rapporti culturali e sociali con i popoli delle vicine sponde mediterranee, assumendo
iniziative di cooperazione intercontinentale, anche per la promozione della cultura della pace e dei
diritti umani;
n) promuovere il pluralismo associativo e riconoscere il ruolo del volontariato;
o) favorire le condizioni e le azioni positive necessarie per garantire pari opportunità tra donna e
uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale;
p) favorire il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati italiani;
q) qualificare i servizi erogati, elevandone gli standards anche mediante il metodo e gli strumenti
delle "carte dei servizi" basate su criteri di trasparenza, accessibilità, responsabilità e sul principio
della sussidiarietà e della collaborazione tra cittadini-utenti ed operatori pubblici;
r) adottare la programmazione quale criterio guida dell'azione amministrativa in tutti i settori di
attività per ottimizzare l'impiego delle risorse e garantire efficienza ed efficacia ai propri interventi;
s) contribuire alla tutela ed allo sviluppo del territorio nell'ottica di un adeguato rapporto tra
insediamenti urbani ed infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali.
2. Ai fini delle Pari Opportunità tra uomo e donna dovrà essere assicurata la presenza di entrambi i
sessi negli Organi Collegiali della Provincia, nonché negli Enti, Aziende, Agenzie ed Istituzioni da
essa dipendenti.
A tal fine nelle nomine nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore
a % quando i componenti da nominare superino le tre unità.
Negli altri casi il computo viene effettuato sul totale dei componenti da nominare nei singoli enti,
Aziende, Agenzie ed Istituzioni.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO (artt. 3-10)

Articolo 3 - Organi di governo
1. Sono organi di governo della Provincia: il Presidente, il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Le modalità di elezione degli organi sono stabilite dalla legge.

Articolo 4 - Il Presidente della Provincia
1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, rappresenta l'Ente, anche in giudizio, e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo. Convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente è l'organo esecutivo della Provincia e, in quanto tale, nell'ambito dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio provinciale ed all'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Presidente esercita le ulteriori competenze attribuite dalla legge e quelle specificate da altre norme del presente Statuto e dai regolamenti provinciali, nonché quelle conferi te gli, in ragione del suo mandato, o da atti costitutivi e statuti di enti partecipati, sovvenzionati o vigilati dalla Provincia, approvati dal competente organo di governo provinciale, o da regolamenti esecutivi dei predetti atti.
4. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il Presidente, al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini della Provincia di Lecce al governo dell'Ente, può nominare, tra essi, esperti in possesso di particolari conoscenze ed esperienze in ambiti ritenuti strategici per lo sviluppo del territorio e della comunità amministrata, disponibili a collaborare in forma del tutto gratuita.
6. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.
7. Il Presidente assume le proprie funzioni all'atto della proclamazione.
8. Il Presidente presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana, le leggi della Repubblica, le leggi della Regione Puglia, lo Statuto ed i regolamenti provinciali.
9. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Articolo 5 - Atti del Presidente
1. Gli atti amministrativi a rilevanza esterna di competenza del Presidente prendono il nome di "provvedimenti", se adottati nell'esercizio delle funzioni di organo esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2; diversamente, assumono la forma di "decreti".
2. Il Presidente adotta i provvedimenti con l'assistenza del Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione, a seguito di istruttoria che preveda la formulazione, oltre che dei pareri di cui al comma 3, anche di eventuali rilievi da parte del Segretario Generale e del Direttore Generale, se nominato, ciascuno per quanto di propria competenza.
3. Su ogni proposta di provvedimento, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel provvedimento.
4. Ove il Presidente non intenda conformarsi ai pareri di cui al precedente comma, deve darne adeguata motivazione nel testo del provvedimento.
5. I provvedimenti sono pubblicati nell'albo pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge, e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Contestualmente alla pubblicazione, i provvedimenti sono trasmessi in elenco ai capigruppo consiliari.
6. Nel caso di urgenza, i provvedimenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione del Presidente riportata in calce al dispositivo.
7. Il Presidente può adottare, quali atti a rilevanza interna, "direttive" nei confronti degli uffici e dei servizi, nonché dei consiglieri delegati, anche indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia.

Articolo 6 - Vice Presidente
1. Il Vice Presidente è scelto dal Presidente tra i consiglieri provinciali.
2. Esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Presidente e lo sostituisce in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

Articolo 7 - Poteri di delega del Presidente
1. Ferme restando le funzioni delegate al Vice Presidente, il Presidente, nel rispetto del principio di collegialità, può assegnare specifiche deleghe, nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza, a Consiglieri provinciali. Del conferimento è data immediata comunicazione al Consiglio provinciale.
2. Il conferimento della delega non comporta, in ogni caso, il potere di firma per quegli atti di competenza del Presidente che abbiano rilevanza esterna.
3. I consiglieri delegati hanno facoltà di proporre l'adozione di provvedimenti presidenziali nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente.
4. Le deleghe conservano efficacia fino alla revoca o fino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altro Consigliere.

Articolo 8 - Consiglio provinciale
1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia. Su proposta del Presidente della Provincia, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci, acquisito il quale li approva in via definitiva. Approva, altresì, le variazioni di bilancio ed i seguenti atti fondamentali:
a) convenzioni tra Comuni e Provincia, ivi comprese le intese relative all'esercizio da parte della Provincia delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
b) costituzione e modificazione di forme associative;
c) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
d) organizzazione e concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Provincia a società di
capitali;
e) istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
f) indirizzi da osservare da parte degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
g) contrazione dei mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari;
h) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
i) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio o che non ne siano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario o di altri funzionari.
1) designazioni, nomine e revoche dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi comunque denominati per i quali la legge riservi la competenza al Consiglio;
m) decisioni in ordine al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.
2. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio successiva all'elezione, il Presidente della Provincia presenta al Consiglio, per la presa d'atto, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato. A seguito del rinnovo del Consiglio presenta, nello stesso termine di cui sopra, le linee programmatiche aggiornate.
3. Il Consiglio esercita le ulteriori competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto, esamina la relazione annuale del Difensore Civico ed adotta le determinazioni conseguenti; adegua e verifica, entro il mese di settembre, contestualmente agli adempimenti di cui all' art.193, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, lo stato di attuazione dei programmi.
4. I provvedimenti di competenza del Consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelli attinenti al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle variazioni di bilancio ed alle variazioni del piano esecutivo di gestione e del piano degli obiettivi, adottati dal Presidente, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
In caso di mancata ratifica, il Consiglio regola contestualmente i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti dal provvedimento decaduto.
5. In prima convocazione, il Consiglio provinciale può deliberare validamente in presenza di un numero di componenti non inferiore alla metà di quelli assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia; in seconda convocazione, il Consiglio può deliberare validamente, ad eccezione dei casi in cui specifiche disposizioni di legge e di Statuto richiedano un quorum speciale, con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.
6. Alla scadenza del mandato, il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. Il Consiglio si riunisce su determinazione del Presidente e di un quinto dei Consiglieri, nel qual caso la riunione deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta.
8. Il funzionamento del Consiglio e le sue articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 9 - Consiglieri provinciali
1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità della Provincia.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, question - time, mozioni ed ordini del giorno nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.
3. Ogni Consigliere ha diritto alla collaborazione da parte degli uffici della Provincia. Ha diritto, altresì, di ottenere dai dirigenti dei settori/servizi o dai responsabili del procedimento, ovvero dai rappresentanti presso enti, società, consorzi cui partecipa la Provincia, le informazioni e le notizie in loro possesso, unitamente alla consultazione dei documenti utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari corrispondenti, per numero e denominazione, alle liste di appartenenza. Il Consigliere e/o Consiglieri che non intendono appartenere ad alcun dei predetti gruppi aderiscono al Gruppo Misto.
5. Ai gruppi consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa e funzionale ed è assicurata la disponibilità di personale, locali ed attrezzature secondo i criteri stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale.
6. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consiliari consecutive. Il Presidente, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi, il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni
successivi.

Articolo 10-Assemblea dei Sindaci
1. L'Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Provincia ed è convocata e presieduta dal Presidente.
2. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo nei modi seguenti:
a) formula proposte di deliberazioni consiliari o di provvedimenti presidenziali;
b) formula proposte di intervento dello Stato, della Regione e di ogni altra pubblica Istituzione o Autorità;
c) esprime pareri, se richiesti dal Presidente o dal Consiglio provinciale;
d) vigila, attraverso i competenti uffici provinciali, sulla regolare esecuzione delle proposte, di cui alla lettera a) una volta approvate;
e) dispone verifiche sulla corretta applicazione dello Statuto in relazione a specifici atti, avvalendosi dell'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni, nonché esprime parere sugli schemi di bilancio adottati dal Consiglio, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia di Lecce e la maggioranza della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale.
4. Si riunisce su determinazione del Presidente o su richiesta di almeno quindici Sindaci o di almeno un quinto dei Consiglieri provinciali assegnati escluso il Presidente.
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno trentadue Sindaci di Comuni che insieme rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale, ed in seconda convocazione, da tenersi non prima di novanta minuti dalla prima, se sono presenti almeno venti Sindaci di Comuni che insieme rappresentino almeno un quarto della popolazione complessivamente residente sul territorio provinciale .
6. L'Assemblea, nell'esercizio delle proprie funzioni, adotta deliberazioni con l'assistenza del Segretario Generale, che ne cura la verbalizzazione.
7. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui disposizioni di legge richiedano un quorum speciale, sono adottate a maggioranza dei Sindaci presenti, con i voti che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione rappresentata nella seduta.
8. Il Presidente può disporre la presenza dei dirigenti provinciali nelle sedute assembleari, quando ne occorra la consultazione.
9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la popolazione da prendere a riferimento è esclusivamente quella risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
10. Il funzionamento dell'Assemblea sarà disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI (artt. 11-14)
Articolo 11 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. Gli uffici ed i servizi della Provincia si articolano secondo il modello organizzativo stabilito
nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. In particolare, l'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce:
a) la configurazione della struttura organizzativa;
c) la dotazione organica complessiva;
c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
d) l'articolazione dell'assetto organizzativo nelle posizioni del Segretario Generale, del Direttore
Generale, dei dirigenti e nell'area delle posizioni organizzative;
e) i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo
e valutazione;
f) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione dei servizi o degli uffici, nonché di alta
specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire;
g) la disciplina dell'accesso esterno agli uffici e della progressione orizzontale e verticale del
personale dipendente.
3. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, la Provincia valorizza la professionalità
delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, il trattamento sul lavoro, la crescita professionale e la progressione di carriera.
Articolo 12 - Segretario Generale
1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario Generale tra gli iscritti all'Albo di cui all' art.98
del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa
nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti. Esercita, altresì, le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dal
presente Statuto e dai regolamenti provinciali, o conferi te gli dal Presidente.
3. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale scelto dal Presidente tra i
dirigenti dell'Ente in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera di Segretario.
Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche
temporaneo.
Articolo 13 - Direttore Generale
1. Il Presidente della Provincia può nominare, secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Generale.
2. Il Direttore svolge i compiti attribuiti dalla legge, assicurando la coerenza e funzionalità del piano
economico di gestione alle finalità dell'amministrazione, il raggiungimento dei macro obiettivi
gestionali e programmatici definiti dal Presidente e dal Consiglio, lo sviluppo di modalità operative
e gestionali e dei sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci ed economici.
Articolo 14 - Dirigenti
1. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate
dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire, entro i
limiti di legge, mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il
possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto
dell'incarico.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i
dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e
gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge.
4. Ai dirigenti spettano i compiti gestionali di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli
obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Il regolamento stabilisce le
regole di esercizio dei poteri gestionali, che devono essere improntate al dovere di comunicazione e
di raccordo con gli organi politici, per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa.
5. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati
dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione, alla correttezza amministrativa
ed all'efficienza della gestione.
6. Per l'attuazione dei propri compiti i dirigenti adottano determinazioni soggette al controllo
interno di regolarità amministrativa e contabile, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento.
TITOLO IV – ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI (art. 15)
Articolo 15 - Servizi pubblici provinciali
1. La Provincia di Lecce, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi
pubblici di interesse generale nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
2. Gli enti, aziende, consorzi e società partecipate sono tenuti a trasmettere alla Provincia gli atti
fondamentali previsti dai rispettivi statuti.
3. Nel caso di servizi pubblici gestiti da società di capitali, i rappresentanti della Provincia in seno
agli organi societari relazionano annualmente al Consiglio provinciale sull'andamento della società
cui la Provincia partecipa.
TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA (artt. 16-28)
Articolo 16 - Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, la Provincia può stipulare con i
Comuni e/o con altre Province apposite convenzioni. I progetti di convenzione sono approvati dal
Consiglio provinciale.
2. Le convenzioni devono specificare le funzioni o i servizi che hanno ad oggetto e devono stabilire
i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Relativamente ad eventuali forme di "convenzione obbligatoria" imposte dallo Stato o dalla
Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera, lo schema di convenzione si conformerà alle previsioni
del disciplinare - tipo predisposto dai competenti organi statali o regionali.
Articolo 17 - Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici, la Provincia può costituire con i Comuni
e/o con altre Province un consorzio nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
Articolo 18 - Accordi di programma
1. Gli accordi di programma, di cui all'art.34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono
strumenti ordinari di collaborazione tra la Provincia, i Comuni, altre Province, Regione,
Amministrazioni dello Stato ed altri soggetti pubblici per il coordinamento delle azioni necessarie a
garantire la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono,
per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di due o più soggetti tra quelli predetti.
2. Gli accordi di cui al comma precedente vengono stipulati nelle forme e nei limiti previsti dalla
legge.
Articolo 19 - Cooperazione
1. Nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate, la Provincia assicura la più ampia
cooperazione con la Regione, le Unioni di Comuni ed i Comuni, al fine di realizzare un sistema
coordinato di funzionamento delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e
civile.
2. La Provincia assicura, inoltre, quando sia opportuno un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la promozione o la partecipazione alle
conferenze dei servizi, di concerto con le amministrazioni interessate, secondo le procedure stabilite
dalla legge.
3. La Provincia riconosce l'interdipendenza delle proprie funzioni e di quelle delle Unioni di
Comuni e dei Comuni del territorio finalizzate alla crescita sociale. Essa, pertanto, promuove ogni
possibile forma di collaborazione con i Comuni nella organizzazione e gestione dei servizi e per la
concreta realizzazione di attività od opere di interesse comune in tutti i settori di propria
competenza.
Articolo 20 - Libere forme associative
1. La Provincia valorizza e favorisce le libere forme associative rivolte allo svolgimento di attività
di interesse generale attinenti alle proprie competenze, in ossequio al principio della sussidiarietà
orizzontale.
2. La Provincia istituisce l'Albo delle forme associative di cui al comma 1. I criteri e le modalità per
l'iscrizione e la tenuta dell'Albo sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3. La Provincia, per l'attuazione dei propri programmi di intervento nei settori di propria
competenza, può stipulare con associazioni, società cooperative ed organismi, iscritti all'Albo di cui
al comma 2, convenzioni aventi ad oggetto attività di interesse provinciale.
4. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
- possono essere consultate sulle questioni attinenti alle competenze della Provincia;
- possono chiedere il patrocinio della Provincia per le manifestazioni organizzate;
- possono accedere alle strutture ed ai servizi provinciali secondo le modalità previste dal
regolamento;
- possono fruire, compatibilmente con le risorse finanziarie, di contributi e vantaggi economici, in
relazione agli scopi sociali perseguiti ed alla natura delle iniziative promosse.
Articolo 21 - Partecipazione alla formazione di atti
1. La Provincia adotta apposito regolamento per disciplinare le misure organizzative idonee a
rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni
in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da
garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione
consapevole all'attività della Provincia da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni notizia utile
allo svolgimento dell'attività propria dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.
2. La Provincia, nei procedimenti relativi alla adozione di atti che interessano specifiche categorie
di cittadini, procede alla consultazione degli interessati sia in forma diretta, mediante questionari,
riunioni, assemblee o audizioni, sia in forma indiretta, mediante interpello dei rappresentanti di
categorie, ovvero, delle consulte di settore di cui all'art. 23.
3. L'avvio di procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive deve essere comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono
intervenirvi, nonché ai soggetti, individuati o individuabili dagli organi o uffici della Provincia, ai
quali possa derivare un pregiudizio dall'atto finale da emanarsi a conclusione del procedimento.
4. Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate ogni qualvolta non sussistano
ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Resta in ogni
caso salva la facoltà di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
precedente comma, provvedimenti cautelari.
5. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i procedimenti amministrativi che abbiano come atto
finale provvedimenti di adozione di regolamenti, atti amministrativi a carattere generale, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione.
6. Il provvedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte
dallo svolgimento dell'istruttoria.
Articolo 22 - Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti amministrativi della Provincia e degli enti ed aziende dipendenti sono pubblici, nelle
forme e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti provinciali.
2. La pubblicità degli atti di cui al comma 1 avviene attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Ente.
Articolo 23 - Consulte provinciali
1. La Provincia, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale,
istituisce nelle materie e funzioni di competenza provinciale consulte a carattere permanente.
Apposita consulta viene istituita per promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica locale
dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
2. Nelle materie attinenti alle attività professionali ed alle esperienze scientifiche, la Provincia si
avvale dei contributi di idee che gli Ordini ed i Collegi Professionali, riuniti in libera associazione,
forniscono attraverso apposita consulta tecnica.
3. Le consulte provinciali, nelle materie di competenza, possono:
- esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti della Provincia;
- esprimere proposte per l'adozione di atti;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni provinciali;
- chiedere che dirigenti e funzionari della Provincia vengano invitati alle sedute per l'esposizione di
particolari problematiche.
4. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero, le modalità di formazione e di
funzionamento delle consulte.
Articolo 24 - Istanze - Petizioni - Proposte
1. I cittadini, in forma singola o associata, hanno facoltà di rivolgere alla Provincia istanze, petizioni
e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi curati dall'Ente.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina i termini e le modalità relativi
all'esercizio dell'iniziativa, nonché gli strumenti di controllo predisposti a garanzia dei promotori.
Articolo 25 - Referendum
1. La Provincia può indire, nelle materie ricomprese nelle funzioni provinciali, referendum
propositivi e/o consultivi. La richiesta di referendum compete:
- al Consiglio provinciale, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati, compreso il
Presidente;
- a n. 20 Consigli comunali o numero inferiore, purché rappresentino almeno 130.000 abitanti della
popolazione provinciale, così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT;
- a n. 15.000 cittadini in possesso del requisito di cui al successivo comma 3;
2. Non sono ammessi referendum in materia di:
- finanza locale, bilanci e consuntivi;
- imposte, tasse e tariffe;
- atti di esecuzione di norme legislative, statutarie o regolamentari e di esecuzione delle delibere
consiliari;
- provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- stato giuridico e trattamento economico del personale della Provincia;
- statuto e regolamenti interni sul funzionamento degli organi;
- pareri o altri atti richiesti da disposizioni di legge.
3. Hanno diritto di partecipare al voto i cittadini residenti nel territorio provinciale iscritti nelle liste
elettorali dei Comuni della provincia.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali, né può
svolgersi prima che siano decorsi 12 mesi dall'attuazione di altro precedente referendum.
5. Qualora il provvedimento attuativo della consultazione referendaria postuli la variazione di
bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviarlo all'esercizio finanziario successivo.
6. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina la procedura referendaria relativamente
alla richiesta, alla raccolta delle firme, alla verifica delle condizioni di ammissibilità, alle modalità
di svolgimento ed alla validità della consultazione referendaria.
Articolo 26 - Azione popolare
1. Ciascun elettore può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettino alla Provincia.
Articolo 27 - Consultazione
1. La Provincia riconosce e promuove l'istituto della consultazione, finalizzata a conoscere la
volontà dei cittadini nel merito di una determinata attività o nella gestione di un servizio o bene
pubblico. La richiesta di consultazione compete al Consiglio provinciale con il voto della
maggioranza dei componenti assegnati, compreso il Presidente.
2. La Provincia dà conto dell'esito della consultazione in apposito provvedimento.
3. Per i medesimi fini, la Provincia può, altresì, svolgere o commissionare richieste sociologiche,
demoscopiche o sondaggi di opinione, garantendo la trasparenza e la pubblicità dei risultati.
4. Il regolamento degli istituti di partecipazione disciplina le forme e le modalità della
consultazione.
Art. 28 - Il Difensore Civico
1. La Provincia istituisce l'Ufficio del Difensore Civico, con il compito di garantire il buon
andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa della Provincia, delle aziende speciali ed istituzioni da essa dipendenti, nonché delle società a totale o prevalente capitale pubblico locale che
gestiscono i servizi provinciali, e con il compito di esercitare il controllo sugli atti nei limiti e nelle
forme previste dalla legge e dai regolamenti. Il Difensore civico promuove azioni rivolte alla tutela
degli interessi collettivi o diffusi della comunità provinciale.
2. Il Difensore civico informa la sua attività a criteri di imparzialità, indipendenza, equità,
democraticità ed effettività, sulla base del principio di sussidiarietà, ferma restando la sua facoltà di
organizzarsi in modelli a rete fra i vari livelli di tutela, attraverso la promozione di azioni di
raccordo di cui ai successivi commi 17 e 18.
3. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei
tre quarti dei componenti assegnati, aritmeticamente arrotondata, computando il Presidente. Qualora
la votazione abbia esito negativo, nella stessa seduta si procede ad una ulteriore votazione nella
quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, aritmeticamente
arrotondata, computando il Presidente. Qualora anche in tale votazione non si raggiunga la
maggioranza prescritta, occorre convocare una nuova seduta del Consiglio provinciale nella quale
per l'elezione è sufficiente il voto della maggioranza dei componenti assegnati, computando il
Presidente.
4. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni dalla data di insediamento e può essere confermato
una sola volta con le stesse modalità elettive di cui al comma precedente.
5. Il Difensore Civico deve essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Provincia e viene
scelto fra i cittadini che abbiano elevata competenza giuridico-amministrativa.
6. Non sono compatibili con l'Ufficio di Difensore Civico:
a) coloro che versino in situazioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere provinciale.
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici a livello comunale,
provinciale, regionale o nazionale;
d) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso.
7. L'Ufficio di Difensore Civico è, altresì, incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con
l'esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché libero-professionale.
8. Per l'incompatibilità originaria o sopravvenuta si applicano le procedure previste dalla legge per i
Consiglieri provinciali.
9. Il Difensore Civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio provinciale, da adottarsi
a scrutinio segreto con lo stesso quorum richiesto per la sua elezione, per gravi motivi connessi con
l'esercizio delle funzioni.
10. Il Difensore Civico ha le seguenti prerogative:
- esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie
degli atti necessari, con il diritto di ottenere tutte le informazioni utili per l'espletamento del
mandato, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio, al di fuori dei casi previsti dalla
legge;
- accede a qualsiasi ufficio per compiervi accertamenti in ordine all'oggetto del proprio intervento,
con facoltà, inoltre, di convocare il responsabile dell'unità organizzativa competente, al fine di
chiedere notizie ed informazioni sullo stato della pratica, ovvero sulle cause degli abusi, delle
disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati;
- promuove, solo su istanza di parte e secondo le modalità stabilite nel regolamento, una
conciliazione paritetica in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere tra amministrazione e
persone all'interno di un procedimento o di un provvedimento già adottato;
- partecipa al controllo interno sulle determinazioni dirigenziali, nei limiti e secondo le modalità
individuate dal regolamento dei controlli interni;
- esercita la tutela giurisdizionale in materia di diritti di accesso, secondo la procedura della legge
241/90 sul procedimento amministrativo;
- esercita le funzioni di garante del contribuente previsto dall'art. 13 della legge 212/2000.
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11. Il regolamento fissa le modalità con le quali i cittadini, gli enti, e le associazioni possono adire
l'ufficio del Difensore Civico, nonché le procedure ed i termini dei propri interventi.
12. Il Difensore Civico, a partire dalla data di insediamento, invia al Consiglio una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente, con eventuali proposte per migliorare l'azione
amministrativa.
La relazione è portata a conoscenza dei cittadini ed è discussa in Consiglio entro sessanta giorni
dalla presentazione.
13. Il Difensore Civico riferisce al Consiglio provinciale, su iniziativa propria o del Presidente, in
ordine ad aspetti generali o specifici della propria attività.
14. Il regolamento determina la dotazione organica dell'ufficio del Difensore Civico. Il personale
assegnato dipende funzionalmente dal Difensore Civico.
15. La carica di Difensore Civico è esercitata a titolo gratuito, salvi gli eventuali rimborsi delle
spese secondo le medesime modalità previste per gli amministratori dall'art. 84 del
D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e ss.mm.
16. La Provincia può, d'iniziativa propria o degli altri enti locali, stipulare convenzioni con Comuni
della Provincia, Unioni di Comuni, Enti e altre pubbliche amministrazioni, per consentire di
avvalersi del Difensore Civico provinciale.
17. Il Difensore Civico può promuovere rapporti di collaborazione e consultazione, attraverso la
stipula di apposite convenzioni, oltre che con gli altri difensori civici, con le associazioni di tutela
dei cittadini ed utenti riconosciute sul territorio provinciale, nonché con gli altri organismi o autorità
di garanzia e di tutela dei diritti operanti a livello locale.
18. Il Difensore Civico potrà definire con i soggetti di cui al precedente comma protocolli d'intesa
che abbiano come contenuto incontri periodici, forme di consultazione ed attività di monitoraggio
sulla promozione e tutela dei diritti.
TITOLO VII – TITOLO VII – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (artt. 29 - 32)
Articolo 29 - Buon andamento dell'azione amministrativa
1. La Provincia, nella propria azione amministrativa e nell'organizzazione dei servizi, assicura il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione.
2. L'azione amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il regolamento sul procedimento amministrativo disciplina le procedure, i termini e le condizioni per attuare la semplificazione dell'azione amministrativa, anche attraverso la conferenza dei servizi.
Articolo 30 - Trasparenza
1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, la Provincia informa la propria azione amministrativa a criteri di pubblicità e trasparenza, con l'attivazione di adeguati strumenti di informazione, organizzazione e controllo disciplinati da appositi regolamenti.
Articolo 31 - Ordinamento contabile e finanziario
1. Ferme restando le norme di legge tendenti ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile degli enti locali, la Provincia definisce, con il regolamento di contabilità, norme e procedure per l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei dati amministrativi e gestionali in termini finanziari, economici e patrimoniali; tali norme si fonderanno sui principi della legalità, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il Consiglio approva il bilancio e le sue variazioni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, computando a tal fine il Presidente della Provincia.
3. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Nelle adunanze può essere posto in votazione soltanto se sia presente almeno la maggioranza dei componenti assegnati, computando a tal fine il Presidente.
Articolo 32 - Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori esercita in piena autonomia le funzioni ad esso attribuite dalla legge, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti provinciali.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i revisori possono essere sentiti dal Presidente, dal Consiglio e dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Il regolamento di contabilità detta norme in materia di organizzazione e funzionamento del collegio, disciplinando, altresì, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché le modalità di revoca dei componenti.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI (artt. 33 - 34)

Articolo 33 - Revisione dello Statuto
1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea
dei Sindaci, su proposta del Consiglio provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei
Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente,
così come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
2. Non può proporsi la deliberazione di abrogazione totale dello Statuto senza contestuale proposta
di deliberazione di un nuovo Statuto. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello
Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Articolo 34 - Regolamenti
1. Ai principi fissati dalla legge e dallo statuto viene data attuazione attraverso i regolamenti. I
regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. I regolamenti e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti assegnati, computando a tal fine il Presidente.