Segnalare l’abbandono di rifiuti sul territorio provinciale
Che cos'è
Il servizio è rivolto ai cittadini che intendono segnalare l’eventuale presenza di rifiuti abbandonati sul suolo, ai margini delle strade provinciali, nel sottosuolo, su aree private, private ad uso pubblico o pubbliche.
Come fare
Il cittadino può presentare segnalazione scritta al Comando della Polizia Provinciale di Lecce, utilizzando il modulo in allegato, indicando con precisione la località, la strada provinciale, il Comune di riferimento, le modalità per raggiungere il sito e possibilmente, la tipologia dei rifiuti.
A chi rivolgersi
Comando di Polizia Provinciale
via Botti, n. 1 – piano secondo
Tel. 0832.683831
E-mail polizia.provinciale@provincia.le.it
Pec: poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
Comandante
Alessandro Guerrieri
Tel. 0832-683851
email: polizia.provinciale@provincia.le.it
pec: poliziaprovincialeufficioverbali@cert.provincia.le.it
Vice Comandante
Giuseppe Lazzari
Tel. 0832 683 658 - Fax 0832 68 3661
email: polizia.provinciale@provincia.le.it
Quando
Lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10 alle ore 12
Martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18
Costi
Nessuno
Cosa fa la Provincia
Preliminarmente il personale della Polizia provinciale svolge un sopralluogo per verificare l’esatta rispondenza di quanto segnalato. Se i rifiuti si trovano su aree di proprietà della Provincia, si avviano le procedure con il servizio Viabilità per la loro rimozione e conferimento presso centri di raccolta autorizzati mediante ditta incaricata.
Se i rifiuti sono presenti su area privata o del Comune, la Polizia provinciale procede a darne comunicazione con nota scritta al sindaco del Comune competente.
Quando l’area risulta di proprietà del Comune, lo stesso Ente deve provvedere alla rimozione e conferimento presso centri di raccolta autorizzati. Quando, invece, risultano presenti su area privata, il sindaco attiva le procedure, invitando il proprietario a rimuoverli (art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 30 aprile 2006). Trascorso il termine stabilito, solitamente 30 giorni, il sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo n.152/2006, articoli 192, comma 3 e 255 comma 1 e 3, articolo 256 comma 2.
Data di compilazione
Marzo 2023