Edilizia sismica: depositare gli elaborati tecnico-amministrativi strutturali per il rilascio di attestati e certificazioni

Che cos'è

L’Ufficio Edilizia sismica della Provincia di Lecce si occupa del rilascio dei seguenti provvedimenti:

• Attestati di deposito relativi alla denuncia dei progetti di opere strutturali che deve precedere, ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. n.380/2001, l’inizio dei lavori;
• Attestati di deposito relativi ai collaudi statici ricevuti ai sensi dell’art.67 del D.P.R. n.380/2001, per i progetti già oggetto del deposito di cui al punto precedente;
• Certificati di autorizzazione alla sopraelevazione ai sensi dell’art.90 del D.P.R. n.380/2001;
• Certificati di conformità alle “Norme tecniche per le costruzioni” per edifici esistenti realizzati in assenza della preventiva denuncia dei progetti strutturali o in difformità da essa (cd. “sanatorie” oppure “regolarizzazione strutture esistenti” – consultare le FAQ per le relative fattispecie di competenza della Provincia).

L’Ufficio Edilizia sismica provinciale, inoltre, svolge tutti i compiti e le funzioni indicati nell’art.2 del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.769 del 29.06.2010.

Come fare

L’iter da seguire è diviso in tre fasi:
A) Preparazione della pratica
B) Presentazione della pratica
C) Conclusione dell’iter della pratica

A) Preparazione della pratica
La pratica si compone di un insieme di documenti appartenenti a due categorie, documenti tecnici e documenti amministrativi, che variano a seconda della tipologia di intervento oggetto della pratica.
Tutti i documenti di entrambe le categorie devono essere prodotti nella forma di documenti elettronici o informatici e devono essere contenuti all’interno di un supporto di memorizzazione del tipo CD o DVD.
Solo alcuni dei documenti amministrativi devono essere prodotti anche su supporto cartaceo e vanno a costituire, unitamente al CD o DVD, il plico da presentare.
I documenti amministrativi sono rappresentati da: modulistica, ricevute di pagamento degli oneri istruttori, pareri, permessi, provvedimenti amministrativi, dichiarazioni sostitutive etc.
I documenti tecnici sono rappresentati da: elaborati grafici, relazioni tecniche e specialistiche, tabulati di calcolo, documentazione fotografica, certificazioni di prove di laboratorio ed in situ, certificazioni di produzione etc.

Nel file "Nuova Trasmissione pratiche" sono descritte le informazioni di dettaglio relative ai documenti che, per ciascuna tipologia di procedimento, devono fare parte della pratica. E’ riportata, inoltre, la specifica nomenclatura da utilizzare per i file dei documenti, alla quale si raccomanda di prestare la dovuta attenzione.
Uno dei documenti amministrativi da produrre, sia su supporto cartaceo, sia in formato digitale, è quello denominato “modulo A0”, che riveste un’importanza primaria ai fini della trasmissione e della successiva gestione della pratica, come precisato di seguito.

Con riferimento alle pratiche consegnate secondo le precedenti modalità (in vigore fino alla data del 11 maggio 2020, poi prorogata al 30 maggio 2020), che prevedevano la presentazione di elaborati cartacei, si fa presente che la successiva trasmissione di:
• documenti relativi al collaudo (certificato di collaudo, relazione a strutture ultimate, certificazioni di prove etc.);
• pratiche di “deposito post art.90” (per le sopraelevazioni);
• eventuali pratiche di varianti o integrazioni,
dovrà continuare a seguire le stesse modalità della pratica iniziale, al fine di garantire completezza e uniformità della documentazione all'atto della relativa conservazione.

B) Presentazione della pratica
La pratica, costituita secondo quanto sopra esposto (plico contenente gli allegati cartacei ed il CD/DVD), deve essere presentata dal titolare dell’intervento edilizio (committente), o da un suo delegato, allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto dell’intervento.
Il Comune provvederà successivamente ad inoltrare all’Ufficio Protocollo della Provincia l’intero plico ricevuto, utilizzando quale nota di trasmissione la copia cartacea del “modulo A0”. In questo modulo, infatti, è prevista una sezione di competenza dello Sportello Unico dell’Edilizia comunale, in cui dovranno essere riportati protocollo in uscita e firma del responsabile dell’Ufficio.
Il Comune può anche utilizzare una lettera di trasmissione appositamente redatta, in aggiunta al “modulo A0”. Ciò potrebbe risultare utile nei casi in cui si intendano comunicare all’Ufficio Edilizia Sismica della Provincia specifiche informazioni riguardanti la pratica.

Per le pratiche relative a deposito, ex artt.65 e 93, la presentazione allo S.U.E. comunale deve avvenire prima dell’inizio dei lavori.
Per gli interventi che comportano la realizzazione di sopraelevazioni, l’iter si articola in due fasi, ciascuna delle quali prevede la presentazione della relativa pratica. Nella prima fase, che precede il rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere presentata (sempre per il tramite dello S.U.E. comunale) la pratica di autorizzazione alla sopraelevazione.
Una volta emesso, da parte della Provincia, il certificato di autorizzazione alla sopraelevazione, lo S.U.E. comunale provvederà al rilascio del titolo abilitativo e potrà aver inizio la seconda fase, nella quale è prevista la presentazione allo S.U.E., prima dell’inizio dei lavori, della pratica relativa al deposito ex artt.65 e 93 (cd. “deposito post art.90”).
Per quel che riguarda le varianti in corso d’opera, quelle “non sostanziali” possono essere dichiarate e documentate al termine dei lavori, presentando i relativi elaborati unitamente alla relazione a strutture ultimate.
Le varianti “sostanziali”, invece, dovranno essere denunciate prima di dare inizio ai lavori da realizzare in variante mediante la presentazione di una seconda pratica di deposito collegata alla prima.
Occorre precisare che, se la variante sostanziale interessa un intervento di sopraelevazione, è necessario presentare una seconda pratica di autorizzazione alla sopraelevazione e, successivamente, una seconda pratica di deposito post art.90.

C) Conclusione dell’iter della pratica
Il provvedimento finale, contenente gli esiti dell'istruttoria, sarà trasmesso, tramite Pec, ai seguenti destinatari:
• committente (solo se è stato indicato il relativo indirizzo Pec nel “modulo A0”; in caso contrario, sarà trasmesso tramite lettera raccomandata);
• Sportello Unico dell’Edilizia del Comune nel quale l'intervento edilizio dovrà essere eseguito;
• professionista delegato nel “modulo A0”;
• altre figure professionali interessate dal processo edilizio ed indicate nella modulistica della pratica (qualora ritenuto necessario).

Nel provvedimento finale, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sarà riportato il collegamento dal quale poter scaricare, su Internet, la copia dell’intera documentazione della pratica firmata digitalmente dal tecnico che ha effettuato l’istruttoria.

Per le pratiche presentate su supporto cartaceo (secondo le modalità in vigore fino alla data del 11.05.2020), la copia della documentazione debitamente timbrata e vistata dal tecnico istruttore potrà essere ritirata dal committente, o da persona all’uopo delegata, previo appuntamento con il responsabile del procedimento (indicato nel provvedimento finale).
Nell'ipotesi di delega, all’atto del ritiro dovrà essere consegnato all’Ufficio il modulo delega, firmato in originale dal committente, unitamente alle copie, firmate e datate, dei documenti di identità di delegante e delegato.

A chi rivolgersi

Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica
Via U. Botti - 1° piano

Dirigente
Fernando Moschettini

Ufficio Edilizia sismica
Telefoni:

0832 683 744
0832 683 697
0832 683 695
0832 683 705
0832 683 694

Pec: ediliziasismica@cert.provincia.le.it

Per quesiti, documentazione, richiesta informazioni sullo stato della pratica ecc. scrivere a: pratiche_sismica@provincia.le.it

Quando

Martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 11.30
(Solo su appuntamento)

Costi

1) 4 marche da bollo da € 16,00 ciascuna, per deposito di progetti di nuovi interventi edilizi;
2) 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna, per rilascio certificati di autorizzazione alla sopraelevazione e di certificati di conformità alle Norme tecniche per le costruzioni (cd. “sanatorie” o “regolarizzazione strutture esistenti”);
3) € 90,00 (€ novanta/00) per "oneri istruttori rilascio attestato di deposito per nuove costruzioni ex art.93 del D.P.R. n. 380/2001";
4) € 100,00 (€ cento/00) per "oneri Istruttori rilascio certificazione di conformità per regolarizzazione strutture esistenti".
Per i punti 3) e 4) i pagamenti potranno esser effettuati secondo quanto di seguito indicato:
a) Versamento su c.c.p. n. 14554737, intestato a "Provincia di Lecce – Servizio Tesoreria";
b) Pagamento elettronico mediante PagoPA; 

Cosa fa la Provincia

Ad esito dell'istruttoria svolta ed in relazione alle differenti tipologie di intervento, l'Ufficio Edilizia Simica provinciale provvede a:
• Rilasciare l’attestazione di avvenuto deposito ex art. 93 del D.P.R. n. 380/2001;
• Rilasciare la certificazione prevista dall’art. 90 del D.P.R. n. 380/2001;
• Rilasciare le "Certificazione di conformità delle strutture della costruzione esistente alle NTC" per i procedimenti relativi a pratiche cosiddette “in sanatoria”.
Ognuno dei provvedimenti sopracitati è accompagnato da una copia vistata, nelle forme di legge, dal tecnico istruttore delle istanze presentate e degli elaborati del progetto strutturale sottoposti a verifica.

Per i progetti strutturali già presentati al Genio Civile della Regione Puglia (“Struttura Tecnica Provinciale” di Lecce) fino alla data del 31.12.2010, la gestione dei relativi procedimenti resta di competenza della Regione Puglia.

Normativa di riferimento

• DPR n.380/2001 e ss.mm. e ii.;
• DPGR n. 177 del 23.02.2010 (BURP n. 42 del 04.03.2010);
• DGR n. 1309 del 03.06.2010 (BURP 104 del 16.06.2010);
• DPGR n. 769 del 29.06.2010 (BURP n. 113 del 01.07.2010);
• DPGR n. 771 del 29.06.2010 (BURP n. 113 del 01.07.2010);
• Circolare esplicativa Servizio Lavori Pubblici n. 63622 del 06.07.2010 (BURP n. 121 del 15.07.2010);
• DGR n. 1705 del 19 luglio 2010 (BURP n. 125 del 27.07.2010);
• Direttiva Regionale n. AOO_064-29161 del 5.05.2011 (BURP n. 78 del 19.05.2011);
• DGR n. n. 1166 del 26 luglio 2016 (BURP n. 105 del 19.09.2016);
• DM Infrastrutture del 17.01.2018 e Circolare del C.S.LL.PP. n.7 del 21.01.2019;
• DM 30.04.2020;
• Sentenza della Corte costituzionale n.101 del 29.05.2013.

Data di compilazione

Febbraio 2023