Chiedere l’autorizzazione per il transito di veicoli eccezionali

Che cos'è

Il servizio è rivolto a ditte individuali, società, enti pubblici, cittadini privati e riguarda il rilascio di autorizzazioni per il transito dei veicoli e convogli eccezionali per trasporto di materiale non divisibile lungo le strade provinciali (un veicolo si considera eccezionale quando supera, nella propria configurazione di marcia, i limiti di sagoma o di massa stabiliti negli articoli 61 e 62 del Codice della Strada). Lo stesso Ufficio, inoltre, rilascia autorizzazioni anche per transiti lungo le strade comunali, previa acquisizione di nulla osta del Comune territorialmente competente, nei casi di percorso misto, che riguarda cioè itinerari comprendenti sia strade regionali e/o provinciali, sia comunali, oppure quando il percorso richiesto interessi più Comuni nell’ambito della Provincia.
Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Come fare

Gli interessati al trasporto eccezionale devono presentare domanda per ottenere l’autorizzazione amministrativa.
L’istanza, indirizzata a Provincia di Lecce - Servizio Viabilità ed Espropri, completa delle generalità del richiedente (o del legale rappresentante ), deve essere corredata dai seguenti allegati:
1) copia autenticata del libretto di circolazione, completa e leggibile in ogni sua parte;
2) indicazione sul libretto di circolazione dell'avvenuta revisione, per l’anno in corso e con esito favorevole, ai sensi dell’art. 80 del C.d.S.;
3) schema quotato del veicolo o convoglio e del suo carico con indicazioni del baricentro di quest’ultimo, attestato da documento probatorio;
4) copia di polizza R.C.T. o di attestazione della Società assicuratrice da cui si evinca che il massimale minimo per ogni veicolo componente il convoglio è di € 1.549.370,00;
5) dichiarazione relativa alla assicurazione di accertata percorribilità degli itinerari (art. 4 D.M. 23/10/1984);
6) ricevuta attestante il pagamento dell’indennizzo per la maggior usura delle strade, con la relativa circolazione, da effettuarsi, per i 7/10 in favore della Regione Puglia – Bari e fotocopia della ricevuta relativa al versamento, per i restanti 3/10, in favore del Tesoriere Centrale dello Stato “Entrate ANAS” (Roma);
7) indicazione:
del numero dei trasporti;
dell’itinerario previsto;
della lunghezza dell’itinerario;
dell’epoca prevista per l’effettuazione dei trasporti;
del periodo a cui fa riferimento l’istanza;
8) attestazione di versamento di € 70,00;
9) n° 1 marca da bollo da euro 16,00 per ogni autorizzazione richiesta;
10) copia documento di identità del richiedente.

A chi rivolgersi

Servizio Viabilità ed Espropri
Ufficio Autorizzazioni e Concessioni
via Botti, n. 1 - Lecce

Dirigente
Luigi Tundo

Funzionario responsabile
Massimo Greco
Tel. 0832 683 672 / fax 0832 683 626
Email: mgreco@provincia.le.it
Pec: viabilita@cert.provincia.le.it

Quando

Lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10 alle ore 12
(Solo su appuntamento)

Costi

I costi fissi e/o variabili sono rappresentati da:

1) versamento di Euro 70,00 con PagoPA ;
2) marca da bollo da euro 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione. Le marche da bollo devono essere trasmesse insieme all’attestazione del versamento della prima rata di canone (e delle rate del biennio precedente in caso di rinnovo). L’imposta di bollo può essere anche assolta tramite versamento dell’importo di € 16,00 con modello F23, riportando:
- Codice Ufficio: TUP;
- Codice Tributo: 456/T;
- Descrizione: pagamento imposta di bollo - presentazione istanza autorizzazione trasporto eccezionale.

Cosa fa la Provincia

L’Ufficio, esaminata la documentazione, rilascia l’autorizzazione, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Se la domanda risulta incompleta, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, l’Ufficio richiede la documentazione mancante all’interessato. Tale richiesta sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto (entro il termine di 60), la domanda presentata si intende archiviata. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici.

Normativa di riferimento

Art. 10 Decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada);
D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Art. 1 da comma 816 a 847);
Regolamento Provinciale per l’Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.

Data di compilazione

Giugno 2021