Avviare un’attività di recupero di rifiuti

Che cos'è

Il servizio riguarda l’avvio dell’attività di recupero rifiuti. Le comunicazioni in materia di rifiuti (autosmaltimento e recupero) costituiscono titoli abilitativi da richiedere mediante domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio si trova l'impianto. I gestori possono non avvalersi dell'Autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, o ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza tramite SUAP.

Come fare

L'impresa deve produrre la comunicazione di inizio attività tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove si trova l'impianto, allegando la seguente documentazione:
relazione tecnico-amministrativo-ambientale;
atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
scheda riassuntiva per ciascuna tipologia di rifiuti da recuperare (ai sensi del Decreto ministeriale 8 febbraio 1998);
ricevuta del versamento annuale per i diritti d'iscrizione nel "Registro provinciale recuperatori rifiuti";
copia del titolo di proprietà dello stabilimento o altro titolo per la conduzione dello stesso.

A chi rivolgersi

Servizio Tutela e Valorizzazione ambientale
Via Botti n. 1, Lecce

Dirigente
Fernando Moschettini

Funzionario responsabile

Salvatore Francioso
Tel. 0832 683 687 - fax 0832 68 3707
email: sfrancioso@provincia.le.it

Quando

Lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30
(Solo su appuntamento telefonico con il funzionario incaricato)

Costi

Bollo di € 16,00 da apporre sulla comunicazione di inizio attività;

Versamento dei diritti di iscrizione da effettuare da effettuare utilizzando il Portale dei Pagamenti (https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/home.html).

L'importo da versare è determinato in base alla quantità di rifiuti da trattare (articolo 1, Decreto Ministero dell'Ambiente n. 350, 21 luglio 1998).

Cosa fa la Provincia

Entro 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività, la Provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'avvio dell'attività e provvede, se necessario, alla richiesta di integrazioni della documentazione presentata. Entro lo stesso termine, il personale della Polizia provinciale verifica lo stato dei luoghi e la loro rispondenza a quanto dichiarato. Se l'esito della verifica documentale e del sopralluogo sono positivi, l'Ufficio iscrive l'impresa nel "Registro Provinciale Recuperatori dei Rifiuti".
L'iscrizione è valida 5 anni a partire dalla data di presentazione della comunicazione in Provincia. Alla scadenza, se si intende proseguire l'attività, occorre richiedere il rinnovo con almeno 90 giorni di anticipo. Se intervengono modifiche sostanziali nelle operazioni di recupero effettuate o nell'impianto, l'impresa deve effettuare una nuova comunicazione ed attendere 90 giorni prima di riprendere l'attività.

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale";
Decreto Legislativo 152 del 03 aprile 2006, (articoli 215, 216);
Decreto Ministero dell'Ambiente 8 febbraio 1998;
Decreto Ministero dell'Ambiente 350 del 21 luglio 1998.

Data di compilazione

Febbraio 2023